Il Comitato Genitori di una scuola non e' un
organo collegiale, ma e' comunque riconosciuto dalla normativa vigente: Art.15 comma 2 del DL 297/94 - Testo Unico DL 297/94 - Testo Unico: " I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto"
Il Regolamento dell'Autonomia Scolastica DPR 275/99 Art. 3 comma 3 - stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto o di Circolo devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione.
"Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori..."
Il Comitato Genitori è quindi uno spazio democratico in grado di garantire a tutti i genitori una partecipazione attiva alla vita della Scuola.
Il Comitato permette il flusso d'informazioni tra i genitori rappresentanti di classe e quelli del Consiglio d'Istituto e viceversa e in quanto tale esso rappresenta uno strumento utilissimo per informare e formare i genitori dei propri diritti e doveri, ed un'interfaccia indispensabile tra le famiglie e la scuola.
Il Comitato è un importante alleato della scuola nelle "battaglie" per la qualità del servizio: in particolare per quanto concerne la messa a norma delle strutture scolastiche (sicurezza degli edifici), la tutela della salute degli alunni e dei lavoratori (sicurezza igienico-sanitaria), il comitato dei genitori può coadiuvare le azioni intraprese dalla scuola presso gli enti locali e le amministrazioni comunali.